Art. 1.

      1. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 57:

              1) al comma 1, le parole: «le parti in causa,» sono soppresse;

              2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

      «1-bis. Per la registrazione degli atti degli organi giurisdizionali, nei casi previsti dall'articolo 54, comma 3, e salvo quanto disposto dall'articolo 60, comma 2, sono obbligate al pagamento dell'imposta le parti in causa o i soggetti nel cui interesse è richiesta la registrazione. La somma dovuta è ripartita in parti eguali fra i soggetti obbligati e la notificazione prevista dall'articolo 54, comma 5, è eseguita nei riguardi di ciascuno di essi»;

          b) dopo l'articolo 74 è inserito il seguente:

      «Art. 74-bis. - (Tardivo pagamento dell'imposta dovuta per la registrazione degli atti degli organi giurisdizionali). - 1. Nelle ipotesi previste dal comma 1-bis dell'articolo 57, la sanzione dovuta, in caso di tardivo pagamento, a norma dell'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è commisurata alla parte dell'imposta dovuta dal soggetto responsabile».